F.A.Q. (Frequently Asqued Questions)
Cosè il whistleblowing?
Per whistleblowing si intende il segnalare informazioni, riguardo ad un fatto, una condotta illecita o irregolare successa, percepita o al rischio della stessa, agli organi che, secondo quanto previsto dalla legge, possano agire ed intervenire efficacemente al riguardo
Chi è il whistleblower o Segnalante?
Il whistleblower o Segnalante è un dipendente o collaboratore che, rivestendo funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione di un soggetto di cui all’art. 1, comma 2 del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 o di una sua unità organizzativa o essendo sottoposto alla direzione o alla vigilanza di tali soggetti apicali, presenti segnalazioni circostanziate di condotte illecite o violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) di cui sia venuto a conoscenza nello svolgimento delle proprie funzioni. La segnalazione potrà altresì essere effettuata da parte di soggetti terzi (esterni all’organizzazione aziendale)
Perchè il whistleblowing?
La Legge 30 novembre 2017, n. 179 ha introdotto disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato.
Deve essere consentito ai soggetti indicati all’art. 5, comma 1, lettere a) e b) del D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 231 (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso e persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti predetti), di presentare, a tutela dell’integrità di S.I.F.A. S.C.p.A., segnalazioni circostanziate di condotte illecite, rilevanti ai sensi del suddetto decreto e fondate su elementi di fatto precisi e concordanti, o di violazioni del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) della Società, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte.
La segnalazione potrà altresì essere effettuata da parte di soggetti terzi (esterni all’organizzazione aziendale).
Quanto sopra con garanzia di riservatezza dell'identità del Segnalante nelle attività di gestione della segnalazione, oltreché di tutela e protezione da misure discriminatorie.
Cosa si può segnalare?
Le segnalazioni possono riguardare condotte (commissive od omissive) che costituiscono:
- una delle fattispecie di reato prevista dal Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) adottato;
- una diversa fattispecie di reato;
- un’irregolarità o un abuso non costituente reato;
- una fattispecie sanzionabile disciplinarmente;
- un pregiudizio per la Società;
- un pregiudizio per l’ambiente, per la salute dei cittadini o dei lavoratori.
L'iter della segnalazione
Il procedimento di gestione della segnalazione si articola attraverso le seguenti fasi:
- il segnalante si accredita sulla pagina web whistleblowing.sifambiente.it nella quale è sviluppato questo applicativo di gestione delle segnalazioni;
- il segnalante invia una segnalazione compilando il “form” all’interno del software e riceve, subito dopo la separazione dei suoi dati identificativi dal contesto della segnalazione, un username (direttamente dal software) e una password tramite mail. Tali codici sono indispensabili per seguire l'iter della segnalazione e gli input dell’Organismo di Vigilanza di S.I.F.A. S.C.p.A., in quanto quest'ultimo non conosce l'identità del segnalante. Si consiglia di custodirli segretamente e con la massima attenzione e in caso di perdita non sarà più possibile risalire alla segnalazione. In tal caso, è necessario procedere ad effettuare nuova segnalazione riprendendo il contenuto di quella vecchia;
- la segnalazione arriva direttamente all’Organismo di Vigilanza di S.I.F.A. S.C.p.A., che la prende in carico per una prima sommaria istruttoria. Se necessario, potrà richiedere, esclusivamente attraverso il software, chiarimenti e/o integrazioni allo stesso;
- l’Organismo di Vigilanza di S.I.F.A. S.C.p.A.può decidere, sulla base della valutazione dei fatti oggetto della segnalazione, in caso di evidente e manifesta infondatezza, di archiviare la segnalazione. In caso contrario, valuta a chi inoltrare la segnalazione in relazione ai profili di illiceità riscontrati tra i seguenti soggetti: Direzione Aziendale, Autorità Giudiziaria, Autorità Nazionale Anticorruzione;
- il segnalante può monitorare lo stato di avanzamento dell’istruttoria accedendo al sistema di gestione utilizzando l'username e la password ricevuti;
- l’Organismo di Vigilanza di S.I.F.A. S.C.p.A. comunica, entro il termine di conclusione del procedimento (90 giorni), al segnalante le risultanze della sua istruttoria e gli eventuali atti e attività intraprese in merito alla segnalazione stessa, sempre esclusivamente attraverso il software.
Tutela dell’anonimato del Segnalante
L’identità del Segnalante è tutelata in tutte le fasi del procedimento di gestione della segnalazione. L’identità non può essere rivelata senza consenso espresso del Segnalante.
Nell'ambito dell’eventuale procedimento disciplinare che dovesse essere avviato a seguito della segnalazione, l'identità del Segnalante non può essere rivelata, ove la contestazione dell'addebito disciplinare sia fondata su accertamenti distinti e ulteriori rispetto alla segnalazione, anche se conseguenti alla stessa.
Qualora la contestazione sia fondata, in tutto o in parte, sulla segnalazione e la conoscenza dell'identità del Segnalante sia indispensabile per la difesa dell'incolpato, la segnalazione sarà utilizzabile ai fini del procedimento disciplinare solo in presenza di consenso del Segnalante alla rivelazione della sua identità.
Quando notizie e documenti che sono comunicati all'organo deputato a riceverli siano oggetto di segreto aziendale, professionale o d'ufficio, costituisce violazione del relativo obbligo di segreto la rivelazione con modalità eccedenti rispetto alle finalità dell'eliminazione dell'illecito e, in particolare, la rivelazione al di fuori del canale di comunicazione specificamente predisposto a tal fine
Tutela della persona del Segnalante
La Società garantisce che i dipendenti che abbiano effettuato segnalazioni non siano sanzionati, demansionati, licenziati, trasferiti, o sottoposti ad altra misura organizzativa avente effetti negativi, diretti o indiretti, sulle condizioni di lavoro determinate dalla segnalazione.
Deroghe agli obblighi di segretezza e tutela
Nell'ambito dell’eventuale procedimento penale che dovesse essere avviato a seguito della segnalazione, l'identità del Segnalante è coperta dal segreto nei modi e nei limiti previsti dall'articolo 329 del Codice di procedura penale.
Le suddette tutela non sono garantite nei casi in cui sia accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale del Segnalante per i reati di calunnia o diffamazione o comunque per reati commessi con la denuncia di cui sopra ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave.
Nelle ipotesi di segnalazione o denuncia effettuate nelle forme e nei limiti di cui sopra, il perseguimento dell'interesse all'integrità delle amministrazioni, pubbliche e private, nonché alla prevenzione e alla repressione delle malversazioni, costituisce giusta causa di rivelazione di notizie coperte dall'obbligo di segreto di cui agli articoli 326, 622 e 623 del Codice Penale e all'articolo 2105 del Codice Civile. Quanto sopra non si applica nel caso in cui l'obbligo di segreto professionale gravi su chi sia venuto a conoscenza della notizia in ragione di un rapporto di consulenza professionale o di assistenza con l'ente, l'impresa o la persona fisica interessata.
Segnalazioni infondate
Chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate è soggetto alle sanzioni previste dal sistema sanzionatorio di cui al paragrafo 11 del Modello di Organizzazione Gestione e Controllo (MOGC) - Parte Generale.
Le segnalazioni intenzionalmente non veritiere e/o effettuate in mala fede a scopo vessatorio o emulativo potranno dar origine a procedimenti disciplinari a carico del dipendente Segnalante.
Il Codice Disciplinare indica le sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del Segnalante, nonché nei confronti di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate.